La personalizzazione del danno nella giurisprudenza di merito

 

Tribunale di Roma – Sentenza 22 maggio 2020, nr. 7392

In contrasto con il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con sentenza del 11 novembre 2019, nr. 28989, il Tribunale capitolino ha, di recente, optato per la personalizzazione automatica del danno non patrimoniale, affermando che: “nella liquidazione del danno non patrimoniale è necessario garantire un risarcimento integrale, comprensivo anche dei pregiudizi sottostanti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d’animo): è infatti noto che la Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite nr. 26972/2008 abbia statuito – senza negare l’esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi” biologico, morale ed esistenziale – che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quale autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora si avvalga delle note Tabelle” (intendendosi quelle giurisprudenziali), “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. Si ritiene, quindi, equo maggiorare il danno biologico complessivo tenuto conto che il danno morale è incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell’art 2059 cc (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute e in considerazione dell’età del neonato)”.

 

Nota a cura dell’Avv. Chiara Galderisi

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