Modifiche del delitto di abuso d’ufficio

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio il D.l. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Il testo interviene su quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, procedimento, amministrazione digitale nonché attività d’impresa, ambiente e green economy.

Si segnala la modifica dell’abuso d’ufficio, disposto dall’art. 23 del suddetto decreto, in ordine all’art. 323 c.p., che è stato anche recentemente inserito tra gli illeciti presupposto per la responsabilità dell’ente, ai sensi del d. lgs 231/01.

La condotta tipica del reato non è più rappresentata dalla violazione di norme di legge o di regolamento, ma solo da quella di specifiche regole di condotta da cui non residuino margini di discrezionalità.

A seguito della novella, dunque, commette abuso d’ufficio il “pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”.

La modifica ha, dunque, la finalità di restringere le condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 323 c.p., perdendo la violazione di norme e di regolamento rilevanza.

Ne discende che, limitando l’abuso penalmente rilevante alla violazione di specifiche ed espresse regole di condotta, sidi escludere l’integrazione del reato di abuso di ufficio in caso di violazione di principi generali, come in precedenza accadeva per la violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Infine, la novella chiarisce come ora rilevino solo le disposizioni legislative in relazione alle quali non residuino margini di discrezionalità: la finalità perseguita appare quella di privare di fondamento l’orientamento giurisprudenziale per cui dovrebbero considerarsi abusive anche le condotte qualificabili come eccesso di potere, ossia  quando nei provvedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito.